Regime forfettario: Scadenza Imposta di bollo del 28 febbraio

Il 28 febbraio 2025 è la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo per i titolari di partita IVA che operano in regime forfettario

Contenuti

Imposta di bollo, vediamo in primis di cosa si tratta:

Abbiamo già trattato ampiamente il tema legato all’imposta di bollo, e per coloro che hanno voglia di approfondire, può trovarlo a questo link. 

Ricordiamo brevemente di cosa si tratta:

L’imposta di bollo è appunto un’imposta in questo caso indiretta che colpisce una manifestazione tangibile della ricchezza. Questa manifestazione di ricchezza si riferisce a trasferimenti e consumi di beni e servizi.

Quando si applica l’imposta di bollo?

L’imposta di bollo è un tributo che si applica a vari tipi di:

  • Atti
  • Documenti
  • Registri

Con le disciplinate eccezioni, l’imposta di bollo del valore di 2 euro si applica a tutte le fatture non soggette a IVA per importi superiori a 77,47 euro.

Imposta di bollo e regime forfettario

Dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti in regime forfettario sono obbligati ad adottare la fatturazione elettronica, indipendentemente dal volume di reddito. Essendo il regime forfettario esente dall’IVA, ogni fattura emessa dovrà includere un’imposta di bollo di 2 euro.

Scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del regime forfettario:

Periodicamente, il contribuente in regime forfettario deve versare l’importo complessivo dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite F24.  Con alcune eccezioni, i termini sono fissati per il 31 maggio, il 30 settembre, il 30 novembre e il 28 febbraio dell’anno successivo.

Nello specifico, il pagamento con scadenza 28 febbraio, ha ad oggetto gli importi generati nell’ultimo trimestre del 2024, ossia nei mesi di ottobre novembre e dicembre.

Cosa può fare il contribuente prima della scadenza del 28 febbraio 2025

  • Entro il 31 gennaio 2025 I contribuenti possono apportare modifiche all’elenco B, messo a disposizione insieme all’elenco A dal 15 gennaio 2025;
  • Dal 15 febbraio 2025 è possibile visualizzare gli importi da versare;
  • Il 28 febbraio 2025 è la data di scadenza per procedere al versamento.

Cosa succede se si tarda con il versamento dell’imposta di bollo oltre la scadenza del 28 febbraio 2025?

L’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC), nella quale viene specificato l’importo dovuto per:

  • l’imposta di bollo;
  • la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo;
  • gli interessi.

Il contribuente, o un suo intermediario, ha la possibilità di fornire chiarimenti sui versamenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ecco nello specifico qual è la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997:

“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”

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