Obbligo di polizza rischi catastrofici: cosa c’è da sapere

Il Decreto MEF, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025, disciplina eventi calamitosi, premi assicurativi, capacità di assunzione del rischio, aggiornamento dei valori assicurativi e il coordinamento con IVASS, in vigore dal 14 marzo 2025.

Contenuti

Il 27 febbraio è stato pubblicato in GU n 46 il decreto MEF con entrata in vigore dal 14 marzo 2025, che disciplina le seguenti tematiche  

a) Individuazione degli Eventi Calamitosi: come stabilito dall’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023; 
b) Determinazione dei Premi Assicurativi; 
c) Capacità di Assunzione del Rischio: Limiti imposti alle imprese assicuratrici riguardanti la capacità di assumere rischi, secondo l’articolo 1, comma 103, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023; 
d) Aggiornamento dei Valori Assicurativi: indicati nell’articolo 1, comma 104, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023; 
e) Coordinamento con IVASS: atti di regolazione e vigilanza prudenziale dell’IVASS. 

Quali sono gli obblighi assicurativi e a carico di quali Partite IVA? 

SOGGETTI DESTINATARI: Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (escluse le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)  

OBBLIGO: stipulare una polizza assicurativa per la copertura di danni dovuti a calamità naturali e ad eventi catastrofali 

SCADENZA: La scadenza per l’adempimento assicurativo è il 31 marzo 2025 

OGGETTI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA: le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424 del Codice Civile, ossia: 

  • Terreni, fondi o loro porzioni 
  • Fabbricati edili, opere murarie e di finitura 
  • Impianti e macchinari 
  • Attrezzature industriali e commerciali 

Quali eventi deve coprire la polizza assicurativa?

a) Alluvione, Inondazione ed Esondazione: fuoriuscita d’acqua, eventualmente accompagnata da trasporto di sedimenti ad alta densità, dalle sponde abituali di corsi d’acqua, bacini naturali o artificiali, e argini. Tali eventi derivano da fenomeni atmosferici naturali e comprendono anche le reti di drenaggio artificiale. È importante notare che le prosecuzioni di tali fenomeni che avvengono entro settantadue ore dalla prima manifestazione vengono considerate come un singolo evento calamitoso 

b) Sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre causato da fattori endogeni. È fondamentale che i beni assicurati si trovino in aree designate dalle autorità competenti e localizzate dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro. Le scosse registrate entro settantadue ore dal primo evento che ha causato il sinistro sono classificate come parte del medesimo episodio. 

c) Frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante, causato dalla gravità. Le frane possono verificarsi senza infiltrazioni d’acqua e, similmente agli altri eventi, le prosecuzioni che avvengono entro settantadue ore dalla prima manifestazione sono considerate come un singolo evento. 

IL PREMIO ASSICURATIVO 

Il premio assicurativo che viene aggiornato periodicamente è calcolato in base al rischio, considerando anche la posizione geografica del rischio e la vulnerabilità dei beni coperti. 

L’ENTITA’ DEL DANNO INDENNIZZABILE A CARICO DELL’ASSICURATO 

  • Fino a un massimo di 30 milioni di euro di somma assicurata, considerando il totale delle ubicazioni assicurate, le polizze possono includere, se concordato dalle parti, uno scoperto che resta a carico dell’assicurato, con un limite del 15% del danno indennizzabile; 
  • Per la somma assicurata superiore a 30 milioni di euro, considerando il totale delle ubicazioni assicurate, la percentuale di danno indennizzabile che resta a carico dell’assicurato è oggetto di libera negoziazione tra le parti. 

MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO 

  • Per le polizze assicurative con somma assicurata fino a 1 milione di euro, l’indennizzo è limitato all’importo della somma assicurata. 
  • Per le polizze assicurative con somma assicurata compresa tra 1 e 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. 
  • Per la somma assicurata superiore a 30 milioni di euro, o per le grandi imprese, la definizione di massimali o limiti di indennizzo è lasciata alla libera negoziazione tra le parti. 

Quali sono i rischi per le imprese che non ottemperano alla normativa?

Riportiamo il comma 102 dell’Art. 1 della legge di bilancio 2024: 

102. Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 

Le imprese inadempienti possono quindi vedersi negati contributi o agevolazioni pubbliche anche legati ad eventi calamitosi o catastrofici. 

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